Art. 1.
(Istituzione del Fondo per gli investimenti nella sanità del Mezzogiorno).

      1. Nell'ambito della politica di rilancio del Servizio sanitario nazionale, nelle regioni del Mezzogiorno, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 119 della Costituzione in materia di promozione della coesione sociale, di rimozione degli squilibri economici e sociali nonché di attuazione dei diritti della persona, è autorizzata l'esecuzione di un piano straordinario di interventi per il rafforzamento dei servizi territoriali connessi alla medicina di base, per l'adeguamento edilizio delle strutture sanitarie, per l'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario, per la promozione dell'eccellenza e dell'alta specializzazione, per lo sviluppo della ricerca biomedica nonché per la formazione e la qualificazione del personale sanitario.
      2. Al finanziamento degli interventi di cui al comma 1 si provvede con l'istituzione, presso il Ministero della salute, di un Fondo straordinario denominato «Fondo per gli investimenti nella sanità del Mezzogiorno», di seguito denominato «Fondo».
      3. Le risorse del Fondo, vincolate alla promozione degli obiettivi di cui alla presente legge, sono disposte ogni anno dalla legge finanziaria per una quota di 2 miliardi di euro e per la restante parte sono integrate con operazioni di mutuo, a carico dei bilanci regionali, che le regioni interessate sono autorizzate a contrarre con la Banca europea per gli investimenti, secondo modalità e procedure da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute.
      4. A decorrere dall'anno 2007, al finanziamento del Fondo si provvede ai

 

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sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.